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2 Consulenze:

1- Termine per emissione ordinanza prefettizia sospensione patente per ipotesi di reato contravvenzionale di guida in stato di ebbrezza



Con l'introduzione del nuovo codice della strada, in vigore dal 14 dicembre 2024, sono previste le seguenti sanzioni per il reato contravvenzionale di guida in stato di ebbrezza:
Art. 186 comma 2 lett. a): tasso alcolemico fra lo 0,5 e lo 0,8 grammi per litro (g/l): sanzione amministrativa sarà da € 543 a € 2.170, con possibilità di sospensione della patente di guida da 3 a 6 mesi.
Art. 186 comma 2 lett. b): tasso alcolemico fra lo 0,8 e l’1,5 grammi per litro (g/l): ammenda da € 800 a € 3.200, e possibile arresto da 6 mesi a un anno, con la sospensione della patente da 1 a 2 anni.
Art. 186 comma 2 lett. c): tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l): ammenda da € 1.500 a € 6.000, è possibile l’arresto da 6 mesi a un anno, con sospensione patente da 1 a 2 anni. In caso di incidente provocato, la patente è sempre revocata.
Incidente stradale provocato: sanzioni penali raddoppiate e fermo amministrativo del veicolo per 180 giorni, salva l'ipotesi di veicolo appartenente a persona diversa dal trasgressore.



 

Guida in stato di ebbrezza tasso 1.95.
Ritiro patente 7 luglio. Il quesito e' : entro quanto tempo il prefetto deve emettere l'ordinanza?
Sono giorni lavorativi? se non la emette posso chiedere la restituzione alla prefettura? In tal caso il prefetto decade dal potere di emetterla e quindi in attesa del decreto penale si puo' guidare?grazie



RISPOSTA



Il termine di 20 gg per l'adozione del provvedimento prefettizio di sospensione della patente, previsto dall'articolo 218 II comma cds non si applica alle ipotesi di reato contravvenzionale di guida in stato di ebbrezza.
E' indicato anche nel sito web ufficiale della prefettura:

La violazione di alcune norme del codice della strada riveste un carattere penale e la sospensione della patente viene pertanto comminata in via provvisoria e cautelare. In tali casi e nei casi in cui, si sia verificato un incidente stradale, a prescindere dal tipo di violazione commessa, ilC.d.S. esclude il rilascio di un permesso di circolazione. Inoltre per le violazioni che rivestono carattere penale non è previsto il termine di 20 giorni per l'adozione del provvedimento di sospensione.

http://www.prefettura.it/milano/contenuti/45833.htm

Del resto l'articolo 218 del codice della strada esordisce con queste parole:

1. Nell'ipotesi in cui il presente codice prevede la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo determinato …

Nel caso de quo, trattandosi di reato contravvenzionale (tasso alcolemico di gran lunga superiore a 0,8 grammi per litro, come previsto dall'articolo 186 codice della strada), si applica l'articolo 223 cds che non prevede alcun termine per l'emissione dell'ordinanza prefettizia, né la possibilità di restituzione della patente.

Art. 223. Ritiro della patente in conseguenza a ipotesi di reato.

1.Nelle ipotesi di reato per le quali e' prevista la sanzione  amministrativa  accessoria  della  sospensione  o  della revoca della patente di guida, l'agente o l'organo accertatore  della violazione  ritira  immediatamente  la  patente   e   la   trasmette, unitamente al  rapporto,  entro  dieci  giorni,  tramite  il  proprio comando o ufficio, alla prefettura-ufficio territoriale  del  Governo del luogo della commessa violazione. Il prefetto, ricevuti gli  atti, dispone la sospensione provvisoria della validità della  patente  di guida, fino ad un massimo di due anni. Il provvedimento, per  i  fini di  cui  all'articolo  226,  comma  11,  e'  comunicato  all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida.  
  2. Le disposizioni del comma 1 del presente articolo  si  applicano anche nelle ipotesi di reato di cui all'articolo 222, commi 2 e 3. La trasmissione della patente di guida, unitamente a copia del  rapporto e  del  verbale  di  contestazione,  e'  effettuata   dall'agente   o dall'organo  che  ha  proceduto  al  rilevamento  del  sinistro.   Il prefetto, ricevuti gli atti, dispone, ove sussistano fondati elementi di un'evidente  responsabilità,  la  sospensione  provvisoria  della validità della patente di guida fino ad un massimo di tre anni.   
3. Il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza  o  il decreto divenuti irrevocabili ai sensi dell'articolo 648  del  codice di procedura penale, nel termine di  quindici  giorni,  ne  trasmette copia autentica al prefetto indicato nei commi 1  e  2  del  presente articolo.   
4. Avverso il provvedimento di sospensione della patente, di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, e' ammessa opposizione,  ai  sensi dell'articolo 205.   


Premesso che non esistono termini massimi per l'adozione del provvedimento prefettizio di sospensione, la Corte di Cassazione è più volte intervenuta sul punto, stabilendo che la pubblica amministrazione non deve restare inerte e che il termine deve essere "ragionevole", non eccessivo e non di "molti mesi" (la sentenza n.26018/2007 si esprimeva su 15 mesi, la sentenza n.13226/2007 su otto mesi e la sentenza 28032/2011 su nove mesi).
La ragionevolezza e' decisa dal giudice rispetto al caso specifico.

Ad ogni modo, il “termine ragionevole” di natura giurisprudenziale corrisponde ad un arco temporale ben superiore ai 20 giorni … si fa riferimento ad un periodo di diversi mesi !

A disposizione per chiarimenti.

Cordiali saluti.

2- Restituzione patente in attesa del processo penale per guida in stato di ebbrezza





Salve, il 13 marzo in conseguenza ad uno sbandamento in curva mi ribaltavo con il veicolo senza feriti.

RISPOSTA

Si tratta pur sempre di un incidente stradale, ai fini dell'aggravamento della pena per il reato contravvenzionale di guida in stato di ebbrezza



L'organo accertatore accorso sul posto a seguito del rilevamento mediante attrezzatura DRAGER effettuava ALCOLTEST rilevando 1,24 g/l in prima prova e 1,31 g/l in seconda prova. In seguito procedevano al ritiro della patente e al fermo amministrativo del veicolo per 30 gg, per guida in stato di ebbrezza (articolo 186 comma 2 codice della strada - decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285).

RISPOSTA

Si tratta della fattispecie di cui al comma 2 lettera b), con l'aggravante dell'incidente stradale: “è punito con l'ammenda da euro 800 a euro 3.200 e l'arresto fino a sei mesi, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno;
Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, le sanzioni di cui al comma 2 sono raddoppiate ed è disposto il fermo amministrativo del veicolo per centottanta giorni, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea all'illecito.



Sono passati oltre 70 giorni e non ho ricevuto nessuna ordinanza di sospensione della patente dal prefetto. Di conseguenza ho delegato il mio avvocato per chiedere informazioni in prefettura dove gli dicono che non hanno ricevuto nessun verbale dall'organo accertatore del reato.
So che è prevista una TEMPISTICA che l'organo accertatore deve rispettare riguardo la comunicazione degli atti alla prefettura (generalmente entro il termine di 5/10 giorni dall'accertamento della violazione). Mi chiedevo: se l'organo accertatore doveva inoltrare il tutto alla prefettura entro 5/10gg e ne sono passati oltre 70gg c'è il presupposto per ottenere la restituzione della patente in attesa del procedimento penale?

RISPOSTA

Immagino che tu abbia letto la consulenza in materia, già pubblicata sul nostro sito web.
Confermo pertanto che il termine di 20 gg per l'adozione del provvedimento prefettizio di sospensione della patente, previsto dall'articolo 218 II comma cds non si applica alle ipotesi di reato contravvenzionale di guida in stato di ebbrezza.
Se il tasso alcolemico fosse stato “non superiore a 0,8 grammi per litro (g/l)”, avremmo fatto riferimento ai seguenti termini a pena di decadenza:
a) l'organo che ha ritirato la patente di guida la invia, unitamente a copia del verbale, entro cinque giorni dal ritiro, alla prefettura del luogo della commessa violazione
b)il prefetto, nei quindici giorni successivi, emana l'ordinanza di sospensione, indicando il periodo al quale si estende la sospensione stessa.
In sintesi, per le violazioni dell'articolo 186 del codice della strada che rivestono carattere penale, non è previsto il termine di 20 giorni per l'adozione del provvedimento di sospensione.
Né tanto meno potrebbe assumere rilievo per te favorevole, il mancato rispetto del termine di 5 giorni, per la trasmissione del verbale in Prefettura, da parte della Polizia di Stato (organo accertatore come da Codice della Strada).
Non esistendo termini massimi per l'adozione del provvedimento prefettizio di sospensione della patente, in attesa del processo penale, la Corte di Cassazione è più volte intervenuta sul punto, stabilendo che la pubblica amministrazione non deve restare inerte e che il termine deve essere "ragionevole", non eccessivo e non di "molti mesi" (la sentenza n.26018/2007 si esprimeva su 15 mesi, la sentenza n.13226/2007 su otto mesi e la sentenza 28032/2011 su nove mesi). La ragionevolezza e' decisa dal giudice rispetto al caso specifico. Consiglio per esperienza, di lasciare decorrere almeno 90 giorni, ossia i canonici tre mesi, prima di chiedere ufficialmente la restituzione della patente in attesa del procedimento penale, non avendo ancora ricevuto la notifica del provvedimento prefettizio.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.

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